Articolo 1 (Costituzione, denominazione e sede)
È costituita, ai sensi e per gli effetti della Legge 8 novembre 1991 n. 381, la società cooperativa denominata “CIRCOLO FRATELLANZA E PACE – Società Cooperativa Sociale”.
La Cooperativa ha sede nel Comune di Legnano, all’indirizzo risultante dall’iscrizione presso il Registro delle Imprese competente. Ai sensi (dell’articolo 111) ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Spetta all’Organo Amministrativo deliberare il trasferimento della sede legale nell’ambito del territorio comunale. Spetta all’Assemblea straordinaria deliberare il trasferimento della sede legale in altri Comuni all’interno del territorio nazionale, nonché l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie.
Articolo 2: Disciplina applicabile
Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste dal presente statuto e dai relativi regolamenti attuativi, le disposizioni in materia di società cooperative di cui al Titolo VI del Libro V del Codice Civile, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V – Capo V – del Libro V del Codice Civile in materia di società per azioni. Alla Cooperativa si applicano inoltre tutte le leggi speciali in materia di Cooperative sociali ed in particolare le disposizioni previste dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381.
Articolo 3: Durata
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.
Articolo 4: Scopo mutualistico ed oggetto sociale
La Cooperativa é retta con i principi della mutualità senza fini di speculazione privata e si propone di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di attività e servizi socioeducativi rientranti nella previsione di cui all’articolo 1 – comma primo – lettera a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381, a favore dei propri soci e di utenti diversi, con particolare riferimento a giovani, anziani ed extracomunitari.
In particolare la Cooperativa potrà:
• promuovere ed organizzare iniziative socio – culturali, ludico – educative, ricreative in genere;
• gestire direttamente centri di aggregazione sociale, con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione, biblioteche, sale di lettura, sale da ballo, teatri, impianti sportivi, videoteche, sale prove e sale di registrazione;
• organizzare mostre fotografiche, convegni, guide a musei ed a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico;
• promuovere, organizzare e realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le attività della Cooperativa sopra precisate, anche mediante pubblicazioni, (articoli, quaderni, libri), e strumenti multimediali.
La Cooperativa svolge la propria attività rispettando il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. Le attività sociali sono svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio é richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi.
Nello svolgimento della propria attività, la Cooperativa dovrà tassativamente rispettare i seguenti divieti ed obblighi di cui all’articolo 2514 del codice civile:
a) Divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) Divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) Divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) Obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Per il conseguimento dell’oggetto sociale la Cooperativa potrà compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni produttive, mobiliari, immobiliari e finanziarie, queste ultime purché non nei confronti del pubblico ed al solo fine di realizzare l’oggetto sociale, ritenute necessarie od utili allo scopo; essa potrà pure, ancora in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale ed anche a favore di terzi; sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, la società potrà procedere alla assunzione, sia direttamente che indirettamente, di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo o complementare al proprio, con precisazione che quest’ultima attività non dovrà essere finalizzata alla alienazione di dette interessenze e partecipazioni, ma dovrà piuttosto concretizzarsi in una patrimonializzazione per il raggiungimento dello scopo sociale ed esclusa comunque qualsiasi attività di raccolta del risparmio nei confronti del pubblico.
La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.
La Cooperativa aderisce alla Legacoop Nazionale ed alle sue articolazioni periferiche, territoriali e di settore e può inoltre aderire ad Organismi economici, associativi e cooperativistici le cui attività risultino utili al conseguimento degli scopi sociali.
L’adesione agli Organismi ed Enti sarà deliberata dall’Organo Amministrativo.
Articolo 5: Soci
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, senza distinzione alcuna. L’ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all’effettiva partecipazione del socio all’attività della Cooperativa. Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa e che non siano soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi siano in contrasto con quelli della Cooperativa.
Articolo 6: Domanda di ammissione
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:
a) L’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e cittadinanza;
b) L’ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
c) La dichiarazione di conoscere e di accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b) e c), relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
a) La ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
b) La deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda;
c) La qualità della persona che sottoscrive la domanda.
L’Organo amministrativo della Cooperativa, accertata l’esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività sociale svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo amministrativo, sul libro dei soci. L’Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo amministrativo, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea ordinaria, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L’Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
Articolo 7: Obblighi del socio
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo amministrativo:
– delle quote di partecipazione al capitale sociale sottoscritte;
– della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
– del sovrapprezzo eventualmente determinato dall’Assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio su proposta dell’Organo amministrativo;
b) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata all’Organo Amministrativo della Cooperativa.
Articolo 8: Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.
Articolo 9: Recesso del socio
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l’ammissione. Il recesso non può essere parziale. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata all’Organo Amministrativo della Cooperativa. L’Organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l’Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato novanta giorni prima e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.
Articolo 10: Esclusione
L’esclusione può essere deliberata dall’Organo amministrativo nei casi previsti dalla legge. L’esclusione, deliberata dall’Organo Amministrativo, è comunicata al socio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed ha effetto dal momento dell’annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell’Organo amministrativo stesso. Contro l’esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione. In caso di opposizione, l’annotazione sul libro soci dovrà essere effettuata solo dopo l’esaurimento del procedimento di opposizione.
Articolo 11: Liquidazione
I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote di partecipazione al capitale sociale interamente liberate (eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo 24, comma 4, lett. c del presente statuto) la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all’importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio stesso.
Articolo 12: Morte del socio
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote di partecipazione al capitale sociale interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 11. Gli eredi ed i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle quote di partecipazione al capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell’ipotesi di più eredi o legatari del socio deceduto, gli stessi (entro 6 mesi dalla data del decesso) dovranno indicare tra loro la persona che li rappresenterà nei confronti della società. In difetto di tale designazione si applica l’articolo 2347 – commi secondo e terzo – del Codice Civile. Gli eredi ed i legatari provvisti dei requisiti per l’ammissione alla Cooperativa potranno chiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto ed in caso di pluralità di eredi dovranno nominare un rappresentante comune.
Articolo 13: Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi
Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso quest’ultima per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l’esclusione o la cessione della partecipazione si sono verificati. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.
Articolo 14: Soci sovventori
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.
Articolo 15: Conferimento e azioni dei soci sovventori
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 260,00 ciascuna.
Articolo 16: Alienazione delle azioni dei soci sovventori
Salvo che sia diversamente disposto dall’Assemblea in occasione dell’emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell’Organo amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio sovventore che intende trasferire i titoli, l’Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, provvederà al rimborso al socio sovventore della sua partecipazione al valore nominale, tenendo conto di quanto disposto al successivo articolo 17 lettera e. Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare all’Organo amministrativo il potenziale acquirente e l’Organo Amministrativo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Articolo 17: Deliberazione di emissione
L’emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con delibera dell’Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:
a) L’importo complessivo dell’emissione;
b) L’eventuale esclusione o limitazione, motivata dall’Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci ordinari sulle azioni emesse;
c) Il termine minimo di durata del conferimento;
d) I diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
e) I diritti patrimoniali in caso di recesso.
Al socio sovventore sono attribuiti due voti nelle assemblee della società. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge ed il numero dei voti da essi portati. Fatta salva l’eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. La deliberazione dell’Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’Organo amministrativo ai fini dell’emissione dei titoli.
Articolo 18: Recesso dei soci sovventori
Oltre che nei casi previsti dall’articolo 2437 del Codice Civile , ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall’Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.
Articolo 19: Azioni di partecipazione cooperativa
Con deliberazione dell’Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 della legge 59/92. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente. Il valore di ciascuna azione è di Euro 52,00. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci ordinari della Cooperativa. All’atto dello scioglimento della società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre quote di partecipazione, per l’intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre quote di partecipazione. L’Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:
• l’importo complessivo dell’emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
• la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall’Assemblea;
• i criteri ulteriori per l’offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.
Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci ordinari.
I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:
a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
b) all’osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.
Articolo 20: Assemblea speciale
L’Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall’Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli. Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.
L’Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge. Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della società, il tutto in conformità al disposto dell’articolo 6 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.
Articolo 21: Recesso
Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall’Assemblea ordinaria in sede di emissione delle azioni medesime.
Articolo 22: Elementi costitutivi
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote di partecipazione del valore nominale di Euro 52,00 ciascuna.
Le quote di partecipazione sottoscritte dai soci ordinari non sono rappresentate da titoli azionari e la qualità di socio ordinario è provata dall’iscrizione nel relativo libro dei soci.
Il valore complessivo delle quote di partecipazione detenute da ciascun socio ordinario non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all’articolo 24 del presente statuto;
c) dall’eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi dell’articolo 7 – lettera a) – del presente statuto;
d) dalla riserva straordinaria;
e) da ogni altra riserva costituita dall’Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.
Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell’Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all’atto dello scioglimento della società.
Articolo 23: Vincoli sulle quote di partecipazione e loro intrasferibilità
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16 del presente statuto, le quote di partecipazione non sono trasferibili e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari.
Articolo 24: Bilancio di esercizio
L’esercizio sociale va dal dì 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società, segnalate dall’Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
a) A riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
b) Al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (di cui all’articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59), nella misura prevista dalla legge medesima;
c) Ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti (dall’articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59);
d) Ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.
L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori ed i soci possessori di azioni di partecipazione cooperativa.
La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori ed ai soci possessori di azioni di partecipazione cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le Cooperative a mutualità prevalente.
Articolo 25: Organi
Sono organi della società:
a) L’Assemblea dei soci;
b) Il Consiglio di amministrazione;
c) Il Collegio Sindacale ed il Revisore.
Articolo 26: Assemblee
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e deliberano sulle materie ad esse riservate dalla legge e dal presente statuto. La loro convocazione deve essere effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, su delibera del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata A.R. – ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento – inviata almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi.
Articolo 27: Funzioni dell’Assemblea
L’Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate ai sensi di legge e di statuto ed in particolare:
1) approva il bilancio e destina gli utili;
2) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
3) approva, previo parere dell’Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
4) procede alla nomina degli Amministratori;
5) procede alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale ovvero, nei casi in cui è obbligatoriamente previsto dalla legge, del revisore contabile;
6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al revisore contabile, se nominato;
7) approva i regolamenti interni;
8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto. Essa ha luogo almeno una volta all’anno nei termini prescritti dall’articolo 24 del presente statuto. L’Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l’Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 20 giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L’Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall’articolo 2365 del Codice Civile.
Articolo 28: Costituzione e quorum deliberativi
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno. L’Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
a) Che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
b) Che sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
d) Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
e) Che siano indicati nell’avviso di convocazione, (salvo che si tratti di assemblea totalitaria si sensi di legge e del presente statuto), i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.
Articolo 29: Votazioni
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.
Articolo 30: Voto
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote di partecipazione sottoscritte. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione. Per i soci sovventori si applica l’articolo 17 – comma secondo – del presente statuto. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto di voto, appartenente alla medesima categoria di socio ordinario o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della Cooperativa. Ciascun socio ordinario non può rappresentare più di 3 (tre) soci.
Articolo 31: Presidenza dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall’Assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.
Articolo 32: Consiglio di amministrazione
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 5 a 13, eletti tra i soci dall’Assemblea ordinaria, che ne determina di volta in volta il numero. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.
Articolo 33: Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge. L’Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’articolo 2381 – comma quarto – del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni 6 (sei) mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale (vedi nota) sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. È nei compiti del Presidente del Consiglio di Amministrazione convocare l’Organo amministrativo, fissare l’ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i Consiglieri siano informati sulle materie iscritte all’ordine del giorno.
Articolo 34: Convocazioni e deliberazioni
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri, preferibilmente ogni sessanta giorni. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e – mail con prova dell’invio da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze dell’Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno svolgersi per video/audio conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) Che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) Che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, disciplinare lo svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
d) Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea degli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Articolo 35: Integrazione del Consiglio
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Consiglieri, gli altri provvedono alla relativa sostituzione nei modi previsti dall’articolo 2386 del Codice Civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall’Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall’Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l’Assemblea per la nomina dell’intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d’urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
Articolo 36: Compensi agli Amministratori
Spetta all’Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all’Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.
Articolo 37: Rappresentanza
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori Delegati, se nominati. L’Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. Il Presidente, previa apposita delibera dell’Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti a riguardo.
Articolo 38: Collegio sindacale*
Il Collegio Sindacale (nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’assemblea) si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea ordinaria anche tra i non soci. Essi durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono sempre rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall’Assemblea ordinaria all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio. Si applicano, per quanto non disposto dal presente statuto, le disposizioni degli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.
Articolo 39: Funzioni del Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza delle leggi e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo corretto funzionamento. Spetta al Collegio Sindacale l’esercizio del controllo contabile previsto dall’articolo 2409 bis e seguenti del Codice Civile, salvo nei casi in cui sia previsto obbligatoriamente per legge che tale funzione debba essere assegnata ad altro organo.
Articolo 40: Revisore contabile
Nei casi in cui è obbligatoriamente previsto dalla legge, il controllo contabile sulla Cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione. L’incarico è conferito (sentito il Collegio Sindacale) dall’Assemblea ordinaria, che determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato del controllo contabile per l’intera durata dell’incarico. L’incarico ha durata tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica, ed è rinnovabile. Si applicano, per quanto non disposto dal presente statuto, le disposizioni degli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile.
*NOTA: In relazione a quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs n 220/2002, che sancisce la NON obbligatorietà del Collegio Sindacale per la nostra tipologia di cooperative, l’assemblea dei soci del Circolo Fratellanza e Pace, riunitasi in data 26/3/2005, ha deliberato la nomina di un REVISORE CONTABILE.
Articolo 41: Scioglimento anticipato
L’Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2487 del Codice Civile.
Articolo 42: Devoluzione patrimonio finale
In caso di scioglimento della Cooperativa, l’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
• A rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l’intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
• A rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 24 – comma quarto – lettera c;
• Al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.
Articolo 43: Regolamenti
L’Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all’approvazione dell’assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2521 – comma quinto – del Codice Civile.
Articolo 44: Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.