Articolo 1 – Adozione del regolamento
Il Circolo Fratellanza e Pace- società cooperativa sociale – con sede in Legnano in Via San Bernardino n° 12, iscritta alla Camera di Commercio al n. 290969, ha adottato e in seguito aggiornato, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, il presente regolamento del prestito dai soci.
Articolo 2 – Istituzione del servizio
In esecuzione dell’art. 2 dello statuto sociale, per il migliore conseguimento del suo oggetto sociale, viene istituito il servizio di raccolta dei prestiti, esclusivamente da soci della cooperativa, iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota sociale. E’ disciplinato oltre che dal presente regolamento dei prestiti dei soci, dallo statuto sociale e dalle leggi vigenti in materia di cooperazione, in particolare dall’art. 26 del D.L.C.P.S. 14.12.1947 n. 1597 e successive modifiche ed integrazioni, richiamato dallo statuto ed in fatto osservato dalla Società Cooperativa.
È tassativamente esclusa la raccolta di prestiti fra soggetti diversi dai precedenti e tra il pubblico in genere (art.11 DLGS 1/9/93 n.385).
Articolo 3 – Finalità del servizio
Il servizio di raccolta del prestito da soci è finalizzato esclusivamente al conseguimento dell’oggetto sociale e per l’acquisizione, ampliamento e ristrutturazione della sede sociale e delle strutture commerciali, al contenimento dei loro costi, da perseguire anche attraverso la riduzione di quelli dell’intermediazione finanziaria.
Articolo 4 – Modalità per la prestazione del servizio
Il socio che intraprende il rapporto di prestito sociale ha diritto al rilascio di un apposito documento denominato “libretto personale nominativo di prestito sociale” non trasferibile a terzi, idoneo a provare, oltre al saldo contabile, anche l’andamento delle singole operazioni, inoltre la cooperativa si fa obbligo di inviare:
• L’annotazione del saldo di fine anno con l’accredito degli interessi maturati al lordo e al netto delle ritenute fiscali operate. Le stesse annotazioni dovranno essere riportate anche su delle schede contabili, nomi nativamente intestate e numerate progressivamente, redatte e conservate a cura della Società Cooperativa.
In casi di perdita, sottrazione o distribuzione del libretto, il socio, dopo la denuncia alle competenti autorità, dovrà darne notizia alla Società Cooperativa che ne rilascerà un duplicato.
Articolo 5 – Stipula del contratto di prestito
I soci devono stipulare apposito contratto. La raccolta dei prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i soci. Il contratto di prestito sociale deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità, utilizzando moduli omogenei recanti per esteso e in modo chiaro le informazioni previste dal paragrafo III, della circolare della Banca d’Italia 28.6.95 (obblighi di trasparenza). Il contratto deve essere sottoscritto dal socio, ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica socia e dal legale rappresentante della cooperativa, ovvero da altro soggetto debitamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione. Copia dello stesso deve essere consegnata o recapitata al socio unitamente al testo del presente regolamento. Il socio deve approvare espressamente in forma scritta le clausole previste dall’apertura del prestito.
Articolo 6 – Modalità per l’effettuazione delle operazioni
Le operazioni di versamento e di prelievo potranno essere effettuate direttamente presso gli uffici della cooperativa, tramite presentazione del “libretto di prestito sociale”; le operazioni di versamento potranno altresì essere effettuate attraverso RID bancario con accredito sul conto dalla cooperativa indicato. Le operazioni di cui sopra potranno essere compiute, oltre che dal socio depositante, da chiunque sia munito di specifica delega sottoscritta dal socio e da questi depositata presso la società cooperativa fino a revoca, da operarsi nella stessa forma. La cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati relativi alle operazioni di prestito sociale, restando esclusa ogni informazione a terzi.
Articolo 6 bis –
I versamenti possono essere fatti in contanti, nel rispetto della vigente normativa, in assegni, con bonifico o RID bancario. I versamenti effettuati a mezzo assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi e tali somme saranno considerate disponibili per i soci solo ad incasso avvenuto. La cooperativa effettuerà i rimborsi al socio con assegni bancari o circolari, con accredito a mezzo bonifico bancario. Per le operazioni di versamento o prelevamento non verrà addebitata al socio alcuna spesa. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del libretto, il depositante dovrà farne immediata denuncia all’autorità competente: in questi casi la cooperativa sospenderà l’operatività del documento per effettuare gli opportuni controlli. Su esplicita richiesta del socio verrà rilasciato un duplicato del predetto libretto. All’atto della consegna del duplicato il socio rilascerà una dichiarazione scritta in cui la cooperativa è liberata da ogni possibile responsabilità causata dalla circolazione del documento stesso.
Articolo 7 – Diritti del socio
I prestiti raccolti presso ciascun socio persona fisica non possono superare gli importi e i limiti di remunerazione stabiliti dall’art.13 del DPR 29/9/73 n.601 e successive modificazioni (in particolare ex artt.10 e 21 – legge 31/1/92 n.59). La raccolta complessivamente operata dalla cooperativa non può superare i limiti stabiliti dal par.1 della Deliberazione CICR 3/3/94 – nonché dalla sez.III – par.2 – della circolare attuativa della Banca d’Italia del 28/6/95 L’ammontare dei prestiti raccolta, la presenza di eventuali garanzie di soggetti terzi (ivi compresa l’adesione ad uno schema di garanzia, ai sensi del la sezione III – par. 2.1 della Circolare della Banca d’Italia del 28.6.95) e il rapporto tra prestito e patrimonio sociale devono essere evidenziati nella nota integrativa al bilancio. Le somme depositate dal socio, a titolo di prestito alla società cooperativa, sono a disposizione del socio stesso che potrà chiederne rimborso in qualsiasi momento con un semplice preavviso: per i soli prelevamenti di importo superiori a € 2.500 è richiesto un preavviso minimo di 10 giorni lavorativi. La cooperativa si riserva comunque la facoltà, evidentemente in relazione allo stato di liquidità del momento, di rimborsare qualsiasi importo a vista.
Articolo 8 – Remunerazione dei prestiti
Il tasso di remunerazione è fissato per ogni esercizio sociale, con possibilità di verifica anche semestrale in base all’andamento del mercato, dal Consiglio di Amministrazione. I prestiti dei soci non potranno in nessun caso essere remunerati in misura eccedente quella fissata dalla L. 17.2.71 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 9 – Liquidazione degli interessi
La liquidazione degli interessi sulle somme depositate, viene effettuata al 31.12 di ogni anno e gli interessi risultanti al netto delle ritenute fiscali, potranno essere ritratti o capitalizzati. Per i depositi con somme inferiori o pari a Euro 50,00 – non si procederà né al conteggio degli interessi, né alla capitalizzazione annua. In caso di variazioni del tasso di interesse o di altre condizioni contrattuali in senso sfavorevole al socio, queste devono essere comunicate per iscritto al socio stesso. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione il socio ha diritto di recedere dal contratto senza penalità alcuna e di ottenere, in sede di liquidazione, le condizioni precedentemente praticate. In caso di estinzione del prestito in corso d’anno, gli interessi verranno liquidati con riferimento al giorno stesso della chiusura. La cooperativa provvede per iscritto, annualmente, ovvero alla scadenza del rapporto contrattuale, ad informare in modo chiaro e completo (estratto conto) il socio sulle operazioni effettuate, sui tassi e sulle spese praticati, sui saldi per valuta e su ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto. Le operazioni ed i dati comunicati al socio, ai sensi del precedente comma, si intendono approvati a tutti gli effetti da parte dello stesso in caso di mancata opposizione scritta, decorso il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nessuna spesa sarà addebitata al socio per le comunicazioni previste dal presente articolo.
Articolo 10 – Divieti per il socio
Le somme depositate dal socio, a titolo di prestito alla società cooperativa, non possono essere, nemmeno parzialmente cedute dal socio stesso con effetto verso la società cooperativa. Le dette somme non possono, pertanto, essere cedute in pegno, né essere comunque fatte oggetto di atti di disposizione fra vivi.
Articolo 11 – Liquidazione delle somme depositate agli eredi
In caso di morte del socio depositante, le somme da lui depositate presso la società cooperativa, a titolo di prestito sociale, verranno rimborsate agli eredi, che presentino la seguente documentazione:
• Certificato di morte;
• Pubblicazione del testamento o dichiarazione che esso non esiste;
• Atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, attestante i nomi degli eredi;
• Autorizzazione del giudice tutelare, nel caso in cui tra gli eredi siano compresi minori od interdetti.
Nel caso di più coeredi, la società cooperativa liquiderà le somme loro spettanti mediamente rilascio di un unico assegno circolare intestato “Eredi di …”, senza assumere alcuna responsabilità in ordine alle quote di spettanza di ciascuno.
Articolo 12 – Subentro degli eredi nel rapporto societario
Nell’ipotesi che uno o più eredi del socio deceduto intendano subentrare nel rapporto con la cooperativa, il Consiglio di Amministrazione, verificata la sussistenza delle condizioni previsto dallo statuto sociale, procederà a compiere le annotazioni relative al rapporto di prestito.
Articolo 13 – Impiego dei depositi per l’autofinanziamento della società cooperativa
La destinazione dei depositi realizzati attraverso il prestito dei soci dovrà essere funzionale al finanziamento diretto dell’attività propria della cooperativa, fatta salva l’esplicita deroga di cui al successivo art. 14. In ogni caso l’impiego dei depositi dovrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 14 – Altri impieghi dei depositi
In deroga a quanto contenuto nel precedente art. 13 la cooperativa potrà impiegare una quota del prestito sociale, nella misura massima stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in prestiti effettuati esclusivamente a favore di società cooperative ed organismi consortili, iscritti al Registro Prefettizio e aderenti alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, che svolgono attività di effettiva e dimostrabile rilevanza ed interesse per il movimento cooperativo nella sua globalità. Tali operazioni di prestito dovranno in ogni caso essere assistite da idonee garanzie.
Articolo 15 – Obbligo alla riservatezza
Tutte le persone che, avendone titolo, vengano in possesso di notizie relative ai rapporti di prestito tra società cooperative e soci, sono tassativamente tenute al massimo riserbo su tali fatti.
Articolo 16 – Registro Prefettizio
La cooperativa è iscritta al Registro Prefettizio ed osserva inderogabilmente le clausole mutualistiche di cui all’art.26 del D.Lgs CPS 14/12/47 n.1577 e successive modificazioni
e integrazioni.
Articolo 17 – Regime fiscale
Il Consiglio di Amministrazione risponde dell’osservanza di tutte le norme di legge, anche fiscali, che regolano il servizio di prestito da soci, ed è tenuto a porre in essere tutto quanto necessario alla applicazione del regime fiscale di maggior favore per la società cooperativa e per i propri soci.
Articolo 18 – Informazioni
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nella Deliberazione CICR del 3/3/94 e nella Circolare della Banca d’Italia del 28/6/95. Il presente regolamento ed i fogli informatici analitici recanti dettagliate informazioni sulle condizioni contrattuali e in particolare sulla remunerazione del prestito (e sulle spese) previsti dalla sezione III par.3.1 della Circolare della Banca d’Italia del 28/6/95, sono messi a disposizione dei soci nei locali della sede legale.